detrazioni fiscali 2019

CHI

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
  • Condomini (quindi in base alle tabelle millesimali i rispettivi condomini) Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge14 giugno 2017
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

COSA

I lavori sono:

  1. Gli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
  2. Gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001(manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,ristrutturazione edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
  3. Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientrano nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  4. Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
  5. I lavori finalizzati: all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione); alla realizzazione di ogni strumento a mezzo di tecnologia più avanzata, idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap.
  6. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Esempio rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni , fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati,apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline etc..).
  7. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
  8. Gli interventi per i risparmi energetici, con particolare riguardo all’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Fotovoltaico, solare etc..
  9. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche per la messa in sicurezza statica. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
  10. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici:
    • l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
    • il montaggio di vetri anti-infortunio
    • l’installazione del corrimano.

Sono altresì detraibili:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  • le spese per la messa in regola degli edifici riguardo gli impianti elettrici e gas
  • le spese per l’acquisto dei materiali
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

L’elenco sopra, riguardante le opere soggette a detrazione e chi può usufruirne, si amplia notevolmente caso per caso. Il consiglio è di vedere cosa comporta la ristrutturazione e scindere le macro-voci in micro-voci ed inserirle tra quelle elencate in apposito paragrafo delle opere le cui spese sono detraibili.

COME

E’ stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

Adempimenti:

  1. Procedura urbanistica, se necessaria, e relativi atti connessori (CILA, CIL, genio civile, soprintendenza, etc..);
  2. Comunicazione all’Azienda sanitaria locale indicante:
    • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
    • natura dell’intervento da realizzare
    • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
    • data di inizio dell’intervento  La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.
  3. Pagamenti mediante bonifico postale o bancario indicante:
    • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
    • codice fiscale del beneficiario della detrazione
    • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità.

 

Infine durante le dichiarazioni dei redditi bisogna:

indicare i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. In particolare, oltre alla comunicazione all’Asl (quando necessaria, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso di:

  • domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
  • dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

L’agevolazione Edilizia e quella Energetica, NON SONO CUMULABILI.

Fonte: Agenzia delle Entrate, Legge di Stabilità 2017.

P.S. Ogni singola voce và vagliata attentamente per non incorrere a problemi fiscali. Un esempio per tutti è la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione. In alcuni casi nella demolizione e ricostruzione vengono aggiunti, perché permessi dalle norme urbanistiche, dei volumi in più rispetto a quelli demoliti. Ebbene l’agevolazione, secondo quanto disposto dall’agenzia delle entrate e confermato dalla giurisprudenza, spetta solo ai volumi esistenti e ricostituiti e non ai volumi aggiunti. Infatti questi ultimi sono assimilabili a costruzione ex-novo quindi non beneficianti delle agevolazioni (fonte: Agenzia delle Entrate).